Disposizioni sulla circolazione monopattini elettrici

Disposizioni sulla circolazione monopattini elettrici

Le modificazioni effettuate sul decreto-legge “milleproroghe”, convertito nella legge 28 febbraio 2020 n.8, hanno istituito precise disposizioni sulla circolazione dei monopattini elettrici, dei dispositivi per la micromobilità e altre tipologie di veicoli atipici.

La norma in questione proroga infatti il termine della sperimentazione di dodici mesi e regola la circolazione dei monopattini elettrici anche al di fuori della sperimentazione stessa.

Le nuove regole introdotte riguardano soprattutto il limite di età per la conduzione, l’obbligo del casco per i minori di diciotto anni fino all’imposizione del giubbotto retroriflettente in condizioni di scarsa visibilità.

Le disposizioni sulla circolazione dei monopattini elettrici, a causa dell’equiparazione ai velocipedi, non prevedono particolari prescrizioni riguardanti omologazione, approvazione, immatricolazione, targatura o copertura assicurativa; ciononostante, la circolazione su strada prevede il soddisfacimento di determinati specifici requisiti, tra cui ricordiamo:

  • motore elettrico di potenza nominale continuativa non superiore a 0,50 kW;
  • assenza di posto a sedere in quando il dispositivo dev’essere destinato all’utilizzo in piedi;
  • limitatore di velocità che imponga il limite di 25km/h durante la circolazione su carreggiata di strade e 6km/h in aree pedonali;
  • campanello per la segnalazione acustica;
  • marcatura “CE”;
  • componenti specifici per monopattini elettrici;
  • presenza di luci bianche o gialle anteriori e luci e catadiottri rossi posteriori per segnalazioni visive in condizioni di oscurità, a partire da mezz’ora dopo il tramonto, o particolari condizioni atmosferiche. In mancanza delle componenti sopracitate, il monopattino non potrà essere utilizzato ma solamente condotto a mano.

I monopattini elettrici sono dispositivi equiparabili al comune monopattino, con un’unica differenza: la presenza del motore elettrico, alimentato tramite batterie ricaricabili. Si tratta di un mezzo piuttosto apprezzato in quanto vantaggioso sia per il portafoglio che per l’ambiente e comodo da utilizzare durante gli spostamenti brevi.

Il manubrio è dotato di due comandi: uno di accelerazione e uno di frenata. Il peso di un monopattino elettrico si attesta sui 30kg circa, batteria compresa, e può raggiungere, nella maggior parte dei modelli sul mercato, il limite massimo dei 20km/h. Alcuni sono altresì dotati di ammortizzatori e ruote gommate.

Un’altra importante novità sulla circolazione dei monopattini elettrici è stata introdotta il 1° gennaio 2020 attraverso l’ultima legge di Bilancio con l’equiparazione dei monopattini alle biciclette, a patto che rispettino due requisiti fondamentali: che la potenza non superi i 500 Watt e che la velocità massima raggiungibile sia di 25km/h. Se il dispositivo rispetta entrambi i criteri è libero di circolare, analogamente a quanto avviene con la bici, su strade e piste ciclabili senza l’obbligo di patente.

Come già accennato, permane tuttavia l’obbligo di utilizzo del casco per i conducenti al di sotto dei diciotto anni, ma non è prevista l’assicurazione RC.

Si ricorda inoltre che ai monopattini elettrici è consentito circolare all’interno delle zone pedonali, anche se non sui marciapiedi, nel rispetto del limite di velocità dei 6km/h, mentre su strade con limite di 30km per gli autoveicoli permane il limite massimo di 25km/h. Quest’ultimo limite è in vigore altresì nei tratti in cui è ammessa la circolazione di biciclette o su strade extraurbane, esclusivamente su pista ciclabile.

Le regole di circolazione che i monopattini elettrici sono tenuti a rispettare sono le stesse stabilite ed imposte ai velocipedi, ovvero le biciclette. Proprio per questo non è consentita l’esecuzione di gare o acrobazie, è obbligatorio procedere in fila ordinata ed evitare manovre brusche ed improvvise, avere le luci accese in condizioni di scarsa visibilità e indossare il giubbotto rifrangente al di fuori dei centri abitati.

Coloro che non rispettano le regole rischiano la confisca e una sanzione amministrativa dal valore compreso tra i 100 e i 400 euro nel caso in cui il dispositivo non rispetti i requisiti richiesti per la circolazione. La multa si gonfia dai 200 agli 800 euro invece se si tratta invece di un dispositivo atipico, completamente al di fuori delle specifiche richieste, a cui segue la confisca.

Qualora il monopattino circolasse in condizioni di scarsa visibilità senza luci anteriori o posteriori, la sanzione varia dai 50 ai 200 euro.